Invio tramite PEC della quarta copia del FIR

In relazione ai problemi di stampa del registro produttore nei termini dei 10 giorni, il Ministero dell’Ambiente ha risposto ad un preciso quesito chiarendo che l’obbligo di trasmissione della quarta copia del FIR da parte del trasportatore al produttore entro il periodo temporale di mesi tre possa essere assolto anche mediante invio tramite PEC (da casella PEC a casella PEC, si intende) di copia conforme della stessa quarta copia:

Quarta copia FIR

Si riporta l’articolo citato:

194-bis. Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI
(articolo introdotto dall’art. 1, comma 1135, legge n. 205 del 2017)
1. omissis
2. omissis
3. è consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell’articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.

Qui la versione aggiornata al marzo 2018 del Decreto legislativo 152.

Va sottolineato (vedi risposta al quesito Prot. 12641 del 30/07/2018 del Registro Ufficiale Uscita del Ministero Ambiente, soluzione 1) che comunque la quarta copia del FIR va inviata in originale dal trasportatore al produttore (che potrà così legalmente acquisire dalla PEC il dato sul peso a destino e stampare nei termini il suo registro) oppure in alternativa (soluzione 2) se il trasportatore è dotato di firma digitale e sistemi di archiviazione a norma CAD (Codice dell’amministrazione digitale) questi potrà archiviare detta quarta copia senza spedirla fisicamente al produttore.